Protocolli e progetti d'Istituto
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Piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole:
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- Fascicolo informativo
- Comunicazione MIUR. Piano Nazionale per l’educazione al rispetto.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- Linee Guida Nazionali: Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione
- Nuovo protocollo interistituzionale per la tutela dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e maltrattamento, Vademecum protocollo provinciale abuso e maltrattamento
- Prenotazione prima visita al Servizio di NPI
- Obblighi del Dirigente scolastico in materia di tutela dei minori
- Nota azioni di contrasto al bullismo, prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 2015
- Relazione Garante per l’infanzia e l’adolescenza 2014
Documenti d’Istituto
- Protocollo provinciale di screening
- Progetto RI.SO individuazione di casi di isolamento sociale
- Protocollo per l’avvio della letto – scrittura in classe I
- Protocollo d’accoglienza e d’integrazione per gli alunni DSA
- Vademecum per la corretta gestione della documentazione relativa all’handicap – Note organizzative
- Verifica e valutazione del processo d’apprendimento degli alunni diversamente abili e degli alunni con DSA
- Progetto d’Istituto per l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili A.S. 2009-2010
- GLH d’istituto:
Art. 15 Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica.
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- Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
- Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
- I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
- I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).