Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro (o quanto disposto dal Dlvo 165/2001, art. 4, e. 4. (ex art.3, Dlvo 29/93). In base a tale principio:
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (D.LGS. 165/01, art.4,c.1).
2. Nella scuola il Consiglio di Istituto si configura come l’organo di indirizzo e controllo e il Dirigente scolastico come l’organo di gestione (D.LGS. 165/01, art.4,c.2). Competenze del Consiglio di istituto e della Giunta
Amministrazione Trasparente
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